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[Corte cost. n. 171/2012] La Corte costituzionale ribadisce la “trasversalità” della materia “tutela ambientale” in tema di realizzazione di strutture edilizie in aree protette

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Con sentenza n. 171/2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

 a) dell’art. 25-bis, comma 1, della legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche”) inserito dall’art. 2, comma 1, della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all’aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche”)»;

b) dell’articolo 25-bis, comma 8, secondo periodo, della legge della Regione Lazio n. 13 del 2007, inserito dall’art. 2 della legge della Regione Lazio n. 14 del 2011.

La questione di legittimità costituzionale oggetto del ricorso in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, era più ampia e riguardava gli articoli 1 e 2 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011 n. 14 sopra citata.

Con tali disposizioni, a opinione della difesa erariale, sarebbe stata offerta, attraverso la modifica della normativa originaria, la possibilità di installare manufatti prefabbricati quali bungalow trilocali, bilocali, monolocali, capanni, gusci e tukul, nonché case mobili anche nelle aree protette, senza l’acquisizione del necessario parere degli enti gestori delle stesse (art.1 l.r. Lazio n. 14/2011); inoltre, sarebbe stata creata una nuova norma (l’art. 25-bis della legge regionale n. 13/2007) la quale stabiliva arbitrariamente che l’installazione di case mobili, nonché dei relativi preingressi e cucinotti costituiva attività edilizia libera e perciò non soggetta a titolo abitativo edilizio (art. 2 l.r. Lazio n. 14/2011).

La questione avente ad oggetto l’articolo 1 sopra citato è giudicata infondata, limitandosi quest’ultimo unicamente a definire la nozione di strutture ricettive all’aria aperta e a indicare quali mezzi e manufatti possono essere installati o realizzati in esse, senza alcun accenno né alle aree protette né alla normativa concernente i titoli abitativi edilizi.

La questione avente ad oggetto l’articolo 2 della legge della Regione Lazio n. 14 del 2011 è giudicata dalla Corte fondata. Tale articolo inserisce nella legge regionale n. 13 del 2007 sopra citata l’art. 25-bis e consente nelle strutture ricettive all’aria aperta, previste dall’art. 23 di tale legge regionale, l’installazione e il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento (vale a dire roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, nonché altre strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione), con relativi preingressi e cucinotti, “anche se collocati permanentemente”.

La Corte costituzionale ribadisce che la tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s) Cost., costituisce una “materia trasversale” in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, fermo restando che allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, con la conseguenza che l’intervento regionale è possibile soltanto in quanto introduca una disciplina idonea a realizzare un ampliamento dei livelli di tutela e non derogatoria in senso peggiorativo (sentenze n. 235/2011, n. 225 e n. 12/2009).

L’art. 2 oggetto di censura (che introduce l’art. 25-bis, comma 1, contenente diposizioni per l’attività edilizia nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta – il quale non prevede alcuna prescrizione o limitazione numerica delle installazioni consentite, né stabilisce iniziative di controllo o verifica dell’impatto ambientale -) si pone in contrasto con la legge quadro n. 394 del 1991 in tema di aree protette, e in particolare con gli articoli 11, comma 3 (che pone il divieto di attività e opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protetta e ai rispettivi habitat) e 22 (che individua i principi fondamentali per la disciplina delle aree protette e prevede al comma 1, lett. d) l’adozione di regolamenti delle aree protette).

La difesa regionale replicava invocando il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia-Testo A), art. 3, che stabilisce il principio in forza del quale il titolo abitativo sarebbe necessario, anche in caso di strutture mobili, nelle sole ipotesi in cui esse, essendo finalizzate al soddisfacimento di esigenze durature nel tempo, determinino una trasformazione permanente del territorio, dimenticando tuttavia di considerare – questo è il rilievo mosso dalla Corte costituzionale – che da un lato lo stesso art. 3 individua come interventi di nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere quali roulotte, campers, case mobili,  etc. che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; dall’altro l’art. 6 dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001 individua gli interventi eseguibili senza alcun titolo abitativo, senza ricomprendere le installazioni di cui sopra.

L’impossibilità di sottoporre a verifica la condizione della mera temporaneità deriva, a giudizio della Corte, sia dal dettato della norma censurata (che qualifica come attività edilizia libera l’installazione e il rimessaggio di mezzi mobili «anche se collocati permanentemente»), sia dalla mancanza del titolo edilizio e di ogni previsione di verifica o di controllo sul carattere precario e temporaneo dell’installazione.

La Corte costituzionale inoltre dichiara costituzionalmente illegittimo il secondo periodo dell’art. 25-bis della legge regionale n. 13 del 2007, il quale dispone che nelle strutture precedentemente perimetrate, inserite negli strumenti urbanistici vigenti, regolarmente autorizzate all’esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi successivamente istituiti, l’installazione, la rimozione e/o lo spostamento di mezzi mobili di pernottamento di cui all’art. 23, comma 4, lettere a) e d), non costituiscono mutamenti dello stato dei luoghi e pertanto non sono soggetti al preventivo parere degli enti gestori.  Quest’ultima affermazione è giudicata dalla Corte costituzionale “apodittica” e in contrasto con la normativa statale (l. quadro n. 394 del 1991, in particolare artt. 22, comma 1, lettera d) e 11, comma 3) in quanto, non prevedendo il preventivo parere degli enti gestori del parco, non risponde all’esigenza di salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali, risolvendosi pertanto in una violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s).

Lucilla Conte

Foto | Flickr.it



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